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Vendite di fine stagione o saldi

Ultima modifica 19 settembre 2023

 
Descrizione Procedimento
Questo tipo di vendita riguarda tutti i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
 
Requisiti
  • Titolarità attività commerciale nel territorio comunale
  • Le vendite di fine stagione sono consentite due volte all'anno (periodo estivo e periodo invernale). La Giunta Regionale, con deliberazione n. 9/785 del 17.11.2010, ha stabilito l'inizio dei saldi nel modo seguente:
    • per i saldi invernali, il 6 gennaio di ogni anno
    • per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.
 
Documentazione Necessaria
La Regione Lombardia ha previsto che non è più necessaria la comunicazione al Comune.
 
Costo
Nessuno.
 
Informazioni a tutela dei consumatori per le vendite straordinarie
Nelle vendite straordinarie deve essere esposto obbligatoriamente:
  • il prezzo normale di vendita iniziale
  • lo sconto o il ribasso espresso in percentuale
E' facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
E´ vietato all´operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto sopra indicato.
I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dalla legge regionale.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l´operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo in equivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l´ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al Comune contestualmente alle altre eventuali comunicazioni sopra previste.
L´eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
Nel corso delle vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
Nelle vendite straordinarie di cui alla legge regionale in oggetto è vietato l´uso della dizione ‘vendite fallimentari´ come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.
 
Normativa
Articolo 115 L. R. Lombardia n.6 del 2.2.2010 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Tempistica
Le vendite di fine stagione possono durare al massimo 60 giorni in ognuno dei 2 periodi dell’anno in cui sono consentite.
 
 

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