Albo giudici popolari
Ufficio di riferimento: Ufficio Anagrafe, Stato civile, Leva ed Elettorale
Data Revisione
22/04/2013
Descrizione Procedimento
E’ un albo diviso in due elenchi ( corte d’ Assise e corte d’Assise d’appello ) aggiornato negli anni dispari e, comprendente i cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle suddette corti .
Coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge vengono iscritti arichiesta o d'ufficio.
L'iscrizione agli elenchi è permanente.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.
Requisiti
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello:
- i giudici popolari delle Corti d’assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
- Sono dispensati dall’ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
- I Ministri e i Sottosegretari di Stato;
- I membri del Parlamento;
- I Commissari delle regioni;
- I componenti gli organi delle regioni previsti dall’art. 121della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali;
- I prefetti delle province.
Documentazione Necessaria
Istanza di richiesta inclusione negli albi da presentare entro il 31 luglio dell’anno in cui e’ previsto l’aggiornamento allegando documento d’identità e fotocopia del titolo di studio.
Costo
Nessuno.
Normativa
DPR n. 273 del 28 luglio 1989.
Legge n. 405 del 5 maggio 1952 “Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni”.
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”.
Tempistica
Aggiornamento biennale in base alla normativa vigente.
Documentazione
Domanda iscrizione elenco integrativo giudici popolari |