Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Ufficio di riferimento: Ufficio Tecnico
Descrizione Procedimento
Trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 19 Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Requisiti
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di un intervento edilizio, in particolare, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio:
- il proprietario: nel caso di comproprietà la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari o da soggetto delegato.
- l’Amministratore del condominio per quanto concerne i beni comuni, previo consenso dell’Assemblea condominiale
- il rappresentante legale
- il titolare di diritto di superficie
- l’usufruttuario nei limiti di cui all’art. 986 del Codice Civile
- l’enfiteuta
- il titolare di diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù
- l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato
- il concessionario di terre incolte per miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione
- il beneficiario di decreto di occupazione d’urgenza
- il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù
- colui che ha ottenuto un provvedimento di qualunque natura dall’Autorità Giudiziaria
- i soggetti legittimati a presentare domanda per ottenere pareri o provvedimenti autorizza tori nei procedimenti connessi o subprocedimenti.
Documentazione Necessaria
Modulo di domanda compilato e n. 1 copia degli elaborati progettuali che dovranno essere timbrati e firmati da :
- il richiedente e Il proprietario (se diverso dal richiedente);
- il progettista;
- l’impresa esecutrice delle opere.
Dovranno essere allegati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività gli elaborati grafici, le dichiarazioni e la documentazione richiamata nell’articolo 24 del vigente Regolamento Edilizio.
Costo
Non sono previsti diritti di segreteria, se ricorre il caso è dovuto il pagamento del Contributo di Costruzione previsto dal Capo IV della L.R. 12/2005 e s.m.i. (Oneri di Urbanizzazione e Contributo commisurato al Costo di Costruzione).
Normativa
Art. 19 L. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. 06/06/2001, n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni.
Tempistica
Deposito immediato presso il protocollo comunale. Effettuato il deposito, è possibile procedere con gli interventi previsti.